Il Delitto di ECOCIDIO: nuove prospettive

di Leonardo PACE

Le cronache giornalistiche riferiscono di un gruppo di studiosi che sta lavorando alla definizione di un nuovo delitto da inserire tra i crimini previsti dallo Statuto della Corte Penale Internazionale, accanto al crimine di genocidio ed a quelli di guerra e contro l’umanità.
Si tratta del delitto di Ecocidio”, che mira a rafforzare la tutela del bene ambiente su scala internazionale secondo un obiettivo in sé ambizioso, come ricordano i promotori dello studio.

L’idea è di superare il richiamo alla tutela dell’ ambiente in chiave antropocentrica, vale a dire in funzione dei danni alla condizione di benessere umano che l’aggressione al bene tutelato può determinare.
L’obiettivo è quello di introdurre un sistema di protezione che tuteli il bene ambiente in quanto “valore in sé” e non solo – e non semplicemente – per rendere il pianeta un luogo migliore per la nostra qualità della vita.

In attesa di conoscere la bozza con le linee guida della nuova fattispecie criminosa, annunciata per l’estate, si può tentare qualche riflessione preliminare.
Prescindiamo dalle eventuali difficoltà di attuazione del nuovo delitto di ecocidio dal punto di vista politico, vale a dire in termini di consenso degli Stati firmatari dallo Statuto di Roma, oggi centoventitrè, che hanno dato origine alla Corte Penale Internazionale, inclusa la possibile opposizione dei Paesi meno sensibili ad impegnarsi per la tutela dell’ambiente in forma più avanzata.

Un primo tema riguarda la concreta applicabilità dell’ Ecocidio all’interno – ovvero in “cooperazione” – con sistemi giuridici nei quali già figurano analoghe fattispecie di reato (circa i reati di inquinamento e di disastro ambientale, nel nostro codice penale agli artt. 452 bis e quater) riconducibili, nella loro formulazione, anche alle più gravi ipotesi di compromissione ed alterazione di ecosistemi, dovendosi con ciò intendere ogni ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale, animale ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente (si veda, ad esempio, Cass. Sez. III n.18934 del 20 aprile 2017).
Altro tema – che non vede esente la materia della responsabilità ambientale – riguarda il rispetto, almeno in termini basici, del principio di determinatezza della fattispecie criminosa in modo da inquadrarne l’area di punibilità in rapporto alle condotte concretamente lesive del bene giuridico tutelato ed in funzione degli ordinari parametri di colpevolezza.
Per rimanere all’esperienza italiana, come è noto di recente la Corte di Cassazione (Sez. III n. 9736 dell’11 marzo 2020; Sez. III, 30 gennaio 2020 n. 10469) ha escluso la rilevanza di profili di incostituzionalità a proposito delle norme che disciplinano e puniscono la più grave ipotesi di disastro ambientale rispetto al principio di tassatività della fattispecie penale.

Il Giudice di legittimità ha così ricordato che l’oggetto della condotta tutelata non è indeterminato allorchè faccia riferimento all’ aggressione tanto delle matrici ambientali (acqua, aria, porzioni estese e significative di suolo e sottosuolo) quanto degli ecosistemi e delle biodiversità di flora e fauna.

Volendo operare un riferimento in chiave comparatistica, sembra efficace il richiamo, operato dal Tribunale Supremo spagnolo, alla fattispecie di deterioramento irreversibile o catastrofico, considerata aggravante del delitto di inquinamento ambientale, quando il danno all’ambiente sia di tale intensità che non può esserci rimedio attraverso la capacità rigeneratrice della natura stessa, rendendosi necessario un intervento attivo dell’uomo.



– Terzo profilo: il danno.

E’ opportuno rifarci alle Linee Guida per un’ interpretazione comune del termine “danno ambientale” di cui alla Direttiva Europea 2004/35/CE del Parlamento e del Consiglio sulla Responsabilità Ambientale, oggetto di una recente Comunicazione della Commissione Europea (in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 7.4.2021).

In estrema sintesi l’Organo comunitario sottolinea:

  • che il sistema di responsabilità ambientale previsto dalla Direttiva impone la prova del nesso di causalità tra l’attività dell’ operatore e le conseguenze pregiudizievoli, anche sulla sola base di indizi plausibili (par. 16);
  • nella definizione di danno ambientale non si dovrà prescindere dall’individuazione dell’ambito di applicazione materiale dell’oggetto del danno, dell’effetto negativo (mutamenti e deterioramenti), della portata di tali effetti (misurabilità), dei modi in cui gli effetti si verifichino (direttamente o indirettamente, par. 41);
  • mutamenti negativi e deterioramenti devono essere “misurabili” in quanto deve essere possibile quantificare il danno e “confrontare in maniera significativa la situazione precedente con quella successiva all’evento dannoso” (par. 44);
  • i mutamenti negativi ed i deterioramenti sono “significativi” in caso di misurazione o perdita misurabile, definitiva o temporanea, dell’habitat naturale ovvero dei relativi servizi naturali legati alla struttura ed alle funzioni dell’area e delle specie protette od anche, non ultimo, allorché si verifichi un intervallo misurabile tra il manifestarsi degli effetti negativi ed il ripristino delle condizioni originarie dell’area e delle sue funzioni (par. 121).
    Emerge così la preoccupazione della Commissione di agganciare l’evento di danno a parametri rilevanti, almeno in astratto, in termini di maggiore verificabilità, in modo da orientare la definizione della fattispecie secondo criteri di determinatezza contenutistica e di più agevole riscontro sul piano probatorio.
    Non a caso la Comunicazione richiama, nelle Conclusioni, la necessità di fare ricorso, da parte delle autorità competenti, a conoscenze specialistiche ed all’ausilio di personale specializzato, così favorendo un’ efficace cooperazione tra agenzie di tutela del territorio.
    Insomma la definizione del crimine di Ecocidio verosimilmente dovrà  confrontarsi con una o più delle tematiche innanzi richiamate.
    Potrà, ancora, offrire uno stimolo concreto al sistema di cooperazione internazionale per la tutela degli ecosistemi in tutte le loro forme.

    L’immagine delle gigantesche isole di plastica che solcano gli oceani, e ne fagocitano parti sempre più ampie, rappresenta forse più di ogni altra la minaccia maggiormente inquietante per il nostro futuro.

    Ogni forma di protezione ambientale, che maturi entro i confini statuali o che sia frutto di accordi internazionali sarà, pertanto, auspicabile.

 

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